Art. 44.
(Diritto al lavoro).

      1. Le persone che compongono le formazioni sociali di cui al presente capo non possono essere discriminate, a parità di condizioni, rispetto alle famiglie fondate sul matrimonio nell'accesso al lavoro, pubblico o privato, o in costanza rapporto di lavoro, anche per quanto concerne la concessione di esoneri e di permessi lavorativi.
      2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai militari e agli appartenenti alle Forze dell'ordine o a corpi assimilati.

 

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